Indennità da licenziamento illegittimo, aggiornamenti retributivi compresi

La Corte di Cassazione con sentenza 6744 del 1 marzo 2022 ha chiarito che l’’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo va commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni percepite prima dell’illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato.

Un lavoratore  si era visto rigettare, dai giudici di merito, la domanda volta ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di incrementi retributivi, premi aziendali ed incentivi economici maturati dal giorno del licenziamento dichiarato nullo, in via giudiziale, con ordine di reintegra.

Importi, questi, maturati medio tempore, sino al giorno della intervenuta reintegrazione, in aggiunta alla somma individuata quale ultima retribuzione globale di fatto e considerata come parametro ai fini risarcitori.

La Corte d’appello aveva rigettato le pretese del lavoratore ritenendo che, in virtù dei principi di corrispettività ed effettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro, la retribuzione globale di fatto andasse individuata in quella percepita al momento del recesso, non rilevando in alcun modo la sua dinamica economica, al pari degli altri dipendenti rimasti in servizio, per effetto della successiva contrattazione.

Per questo, il dipendente si era rivolto alla Suprema corte, avanzando un unico motivo di ricorso con cui aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge.

Gli Ermellini hanno dunque precisato che l’indennità ex art. 18 legge300/1970 ratione temporis vigente, “deve essere determinata con riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore al momento dell’intimazione del recesso, non prendendo, dunque, in considerazione, ai fini del calcolo di suddetta indennità, i c.d. aggiornamenti retributivi connessi all’effettiva prestazione maturati dal giorno del licenziamento a quello della reintegra”.