Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2022

L’INPS, con la circolare n. 35 del 4 marzo 2022, ha pubblicato in data 22 aprile 2021, la circolare n. 68 con cui l’Istituto comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2021.

Soci di cooperative

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2022, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2022, ad euro 49,91.

Agricoli e compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a euro 44,40.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’INPS fa presente che i salari applicabili per l’anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2021, pari a 59,66 euro.

Lavoratori all’estero

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (G.U. n. 13 del 18.01.2022).

Lavoratori domestici

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

– euro 7,31 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,25;

– euro 8,25 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,25 e fino a euro 10,05;

– euro 10,05 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 10,05;

– euro 5,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Iscritti alla gestione separata INPS

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2022, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:

– 26,23 % per i lavoratori liberi professionisti;

– 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2021, pari a euro 103.055,00).

La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.