Servizi ambientali: operativo il Fondo di soldiarietà per i lavoratori del settore

L’INPS nella circolare n. 37 del 7 marzo 2022, fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali.

Prestazioni erogate

Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:

a) assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;

b) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

c) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;

d) stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea (art. 6, comma 1, lettera d).

Assegno di integrazione salariale

L’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali può essere richiesto per le seguenti causali:

– integrazione salariale ordinaria (CIGO): situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato;

– integrazione salariale straordinaria (CIGS): riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di un ramo di essa; contratti di solidarietà.

L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore, per l’anno 2021 a € 998,18, per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48. La riforma degli ammortizzatori sociali, operata dalla Legge di Bilancio 2022, ha previsto un unico massimale, che per l’anno 2022 è pari a € 1.222,51.

La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a 13 settimane in un biennio mobile.

Presentazione della domanda

I datori di lavoro interessati, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. A tale fine si rammenta che le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.

Compilazione denuncia Uniemens

Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il “CodiceEvento” in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso UniEmens secondo le seguenti modalità.

Nell’elemento “Settimana” di “DatiRetributivi” di “DenunciaIndividuale”, nel campo “CodiceEvento” andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo.

Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento “EventoGiorn” dell’elemento “Giorno” in corrispondenza di “CodiceEventoGiorn” (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento “NumOreEvento” dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico UniEmens.

Nell’elemento “IdentEventoCIG” va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.