FSBA, aggiornate le procedure operative per gli eventi decorrenti da marzo 2022
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato con il comunicato del 9 marzo 2022 comunica l’aggiornamento delle procedure operative per l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e i nuovi termini per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da marzo 2022.
I destinatari sono tutte le imprese artigiane che hanno le caratteristiche previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, con CSC 4.xx.xx e codice autorizzazione INPS 7B, nonché le Organizzazioni sottoscrittrici l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, degli enti e delle società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
L’assegno ordinario prevede una durata di 13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale, distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni a settimana e a 91 su 7 giorni a settimana.
La prestazione verrà erogata nei seguenti casi:
- situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le situazioni climatiche;
- situazioni temporanee di mercato.
Altresì, l’erogazione dell’assegno è subordinata al possesso di determinati requisiti:
- regolarità contributiva, la stessa sarà verificata automaticamente dal Sistema. Nei casi di azienda non regolare, l’Ente Bilaterale Regionale non potrà predisporre gli ordini di pagamento;
- anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni di calendario dalla data di richiesta della prestazione;
- verbale di accordo sindacale.
Con riferimento ai periodi di competenza di gennaio e febbraio 2022, le domande dovranno essere presentate entro il termine indicativo del 31 marzo 2022.
Diversamente, a decorrere dal mese di competenza marzo 2022, il termine indicativo è fissato al giorno 30 del mese successivo all’evento.
La prestazione sarà erogata dall’impresa tramite la prima busta paga o, in alternativa, direttamente al lavoratore.
Entro 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, l’istanza dovrà essere presentata, dall’impresa o dall’intermediario abilitato, tramite piattaforma informatica Sinaweb.
In fase di presentazione bisognerà indicare la data d’inizio dell’attività dell’azienda, la data di assunzione di ciascun lavoratore ed allegare l’Accordo sindacale o la dichiarazione dell’Autorità competente attestante le causali di intervento.
Entro il giorno 25 del mese successivo all’evento, tramite compilazione manuale dei dati, avverrà la rendicontazione delle assenze. Giornalmente, il sistema valida automaticamente le assenze inserite.
Sarà compito dell’EBT verificare la presenza delle firme sugli accordi ed eventualmente richiedere la revisione della domanda.
Tra il giorno 26 e la fine del mese successivo alla sospensione o riduzione, gli Enti Bilaterali Regionale predisporranno gli ordini di pagamento ed entro il giorno 5 del mese successivo alla predisposizione del predetto ordine di pagamento saranno erogate le prestazioni.
In caso di mancata indicazione del codice IBAN ovvero nel caso in cui il pagamento dovesse essere rifiutato dall’Istituto bancario, l’Ente Bilaterale Territoriale metterà in revisione la domanda con la tipologia ANOMALIE IBAN.
Diversamente, nei casi di storno del pagamento, la gestione dello stesso ritornerà all’EBT.
Si rammenta che il codice IBAN potrà essere modificato esclusivamente dall’utente che ha inoltrato la domanda.
Con riferimento alla gestione della contribuzione bisognerà trasferire tutti i dati all’INPS per le posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento.
Entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dei dati, l’Inps emetterà il modello di versamento F24 (per le posizioni ritenute corrette).
Contestualmente alla ricezione, il Fondo FSBA pagherà il suddetto modello, trasmettendo il relativo UNIEMENS. Con tale procedura verranno inseriti i numeri di autorizzazione INPS in SINAWEB e dopo 20 giorni l’Istituto previdenziale aggiornerà le posizioni contributive.