Tirocini extra-curriculari: quali sono le sanzioni già applicabili per i datori di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. 530 del 21 marzo 2022, ha chiarito quali disposizioni possono considerarsi immediatamente applicabili sull’applicazione delle nuove regole, introdotte dalla legge di Bilancio 2022, in materia di tirocini l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il legislatore provvede anzitutto a normare la definizione di tirocinio, definendolo come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.
Al comma 721 della legge di Bilancio 2022 si prevede quindi che, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari. L’accordo dovrà basarsi sui seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
Tali principi, come già accaduto in passato per le linee guida varate in materia di tirocini nel 2013 e nel 2017, dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.
Tenuto conto delle tempistiche di elaborazione delle linee guida, non sempre celeri nonostante le indicazioni del legislatore, l’Ispettorato si preoccupa di chiarire che sino alla loro adozione e al loro recepimento da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Disposizioni sanzionatorie immediatamente operative
Altre disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio, di carattere sanzionatorio, sono invece di immediata applicazione.
Una prima diposizione immediatamente operativa è quella che punisce la mancata corresponsione della indennità da corrispondere al tirocinante con una sanzione amministrativa “il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Sebbene la sanzione sia riferita alla indennità da individuarsi nelle linee guida di prossima emanazione, l’Ispettorato spiega che la sanzione è comunque applicabile in relazione alla mancata corresponsione delle indennità già oggi previste dalle normative regionali che, del resto, sono state adottate in applicazione di un identico principio informatore delle attuali linee guida.
Altra disposizione immediatamente operativa è quella che punisce il ricorso fraudolento al tirocinio. La legge di Bilancio, al comma 723, stabilisce infatti che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
Spiega l’Ispettorato che, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con circ. 8/2018.
L’Ispettorato evidenzia inoltre che, trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Da ultimo l’Ispettorato si sofferma su altre due novità di immediata applicazione.
La prima, prevista dal comma 724 della legge di Bilancio, sostanzialmente ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. 608/1996). Rispetto a tale obbligo si chiarisce che, in coerenza con i precedenti orientamenti, lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurriculari.
La seconda, prevista dal successivo comma 725, stabilisce invece che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Sul punto l’Ispettorato evidenzia che l’utilizzo del termine “integrale” rafforza l’equiparazione del tirocinante alla figura del lavoratore dipendente per quanto attiene il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e l’applicazione delle medesime tutele.