Bolzano-Alto Adige. Dal Fondo di solidarietà nuove tutele per imprese e lavoratori
L’INPS, con la circolare n. 42 del 19 marzo 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla prestazione autorizzata dal Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa emergenziale.
Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà (deliberazione n. 621 del 3 marzo 2022) ha successivamente adottato la disciplina per l’accesso alle prestazioni integrative tenendo conto delle novità della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge di Bilancio 2022 (decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234).
L’INPS, d’intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce, indicazioni per la corretta gestione dell’iter di concessione delle tutele del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
Datori di lavoro destinatari
La tutela integrativa del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige può essere richiesta dai datori di lavoro privati che hanno unità produttive ubicate nella medesima Provincia e in relazione alle suddette unità produttive.
Tali datori di lavoro possono appartenere a qualsiasi settore economico, incluso quello dell’artigianato e devono aver esaurito la cassa integrazione o l’assegno ordinario (anche di qualsiasi altro Fondo) Covid-19.
Durata
La prestazione autorizzata dal Fondo di solidarietà riguarda esclusivamente l’anno 2022 e, nel dettaglio, il periodo emergenziale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e può essere concessa:
- per i lavoratori in forza al datore di lavoro alla data del 1° gennaio 2022;
- relativamente a periodi per i quali sussiste un’interruzione dell’attività produttiva a causa dell’emergenza Covid–19 di durata massima di 8 settimane per singola unità produttiva, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza stessa (la durata richiedibile non può in ogni caso essere inferiore a una settimana);
- in caso di esaurimento della cassa integrazione/assegno ordinario con causali “COVID-19”.
Lavoratori beneficiari
La tutela integrativa del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige è concessa a:
- lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;
- lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa;
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili.
Sono invece esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste dalla normativa vigente.
Misura dell’intervento
La prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari al trattamento di cassa integrazione ordinaria, comprensiva di contribuzione correlata e di assegno al nucleo familiare (ANF).
Alla prestazione di integrazione salariale si applicano i nuovi criteri indicati dal comma 5-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015, anche in relazione ai massimali (per l’anno 2022, il massimale di riferimento è pari a 1.222,51 euro).
Per accedere alla prestazione non è necessario aver preventivamente fruito degli ordinari strumenti di flessibilità, tra cui ferie e permessi.
Domanda
Il datore di lavoro deve presentare domanda di accesso alla prestazione integrativa entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (ovvero entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione della circolare n. 42 del 2022, se il termine è più favorevole per il datore di lavoro).
La domanda va presentata, in via telematica, alla Direzione provinciale di Bolzano, sul sito dell’INPS, accedendo ai Servizi per aziende e consulenti e selezionando, nel menu interno al servizio, “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”, poi il Fondo Bolzano e la nuova prestazione.
La domanda va corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore e con riferimento a tutto il periodo richiesto.
Autorizzazione e pagamento
Ricevuta la domanda, la Direzione provinciale di Bolzano avvia la relativa istruttoria. Una volta deliberata la concessione dell’intervento da parte del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, la Direzione provinciale di Bolzano rilascia l’autorizzazione alla tutela integrativa.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro devono inoltrare alla Direzione provinciale di Bolzano la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, con modello “SR41” semplificato.
I dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere comunicati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione.
Le domande possono essere accolte entro il limite complessivo di 20.000.000 di euro.
Pagamento diretto con anticipo del 40%
Il datore di lavoro, insieme alla richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, può contestualmente chiedere anche l’anticipazione del 40%.
Il sistema propone automaticamente l’opzione impostata sulla richiesta di anticipazione del 40%, per la quale sarà necessario compilare specifici dati. Completato l’inserimento, la richiesta d’anticipo del 40% può essere inviata seguita, all’esito della procedura, dalla domanda di trattamento integrativo.
Il datore di lavoro che non volesse accedere al beneficio deve espressamente indicare l’opzione di rinuncia.
Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.