CCNL Cemento industria

Con verbale di accordo 15 marzo 2022 Federbeton (già Federmaco) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce, del gesso e delle malte. Il contratto, salvo quanto diversamente stabilito per singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Si riportano le novità di maggior rilievo.

Classificazione del personale
Le Parti hanno introdotto alcune modifiche alle declaratorie e ai profili professionali, affidando, inoltre, ad un “Gruppo di lavoro sull’inquadramento” il compito di predisporre un documento congiunto di analisi e proposta alle Parti stipulanti il Ccnl anche per una successiva implementazione contrattuale dello stesso.

Aumenti retributivi
Con l’accordo sono stati incrementati, come riportato nella seguente tabella, i minimi tabellari con decorrenza ottobre 2022dicembre 2023 e dicembre 2024.

Aumenti retributivi
Area professionaleLivellidal 1/10/2022dal 1/12/2023dal 1/12/2024
Area direttivaIII60,0060,0058,50
II53,7153,7152,37
I49,1449,1447,91
Area concettualeIII46,5746,5745,41
II44,8644,8643,74
I42,5742,5741,51
Area specialisticaIII40,0040,0039,00
II38,2938,2937,33
I36,8636,8635,94
Area qualificataII34,5734,5733,71
I33,1433,1432,31
Area esecutivaI28,5728,5727,86

Mensa
Viene elevato al 70% il concorso minimo delle aziende al costo del pasto.

L’indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori che, per esigenze di servizio o accertati motivi di salute, non partecipano alla stessa, viene elevata ad € 1,50 per ogni giorno di presenza.

Agli addetti, appartenenti ad unità produttive con meno di 80 dipendenti, sarà riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa, per ogni giorno di presenza, dello stesso importo dell’indennità che l’azienda eroga ai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 80 addetti.

Ai dipendenti appartenenti ad unità produttive con meno di 80 dipendenti, sarà riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa di € 1,50, per ogni giorno di presenza, qualora risulti non attivato il servizio di mensa, il ticket restaurant o non sia prevista analoga indennità sostitutiva a livello di singola unità produttiva.

Lavoro agile
L’accordo introduce il lavoro agile recependo integralmente i contenuti del Protocollo nazionale 7 dicembre 2021.
Un apposito Gruppo di lavoro paritetico monitorerà l’evoluzione normativa e la corretta applicazione dell’istituto, sottoponendone i risultati alle Parti entro la vigenza del contratto.

Lavoro a turni
Per i lavoratori addetti a turni periodici, la maggiorazione del 5% per le ore lavorate di giorno, sia in caso di 3 turni che di 2 turni, (calcolata su minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, Edr, eventuali aumenti periodici di anzianità) viene così elevata:

  • 5,5% dal 1° gennaio 2023;
  • 6% dal 1° gennaio 2024.

R.S.U. – Permessi
Dal 1° gennaio 2024 il monte ore annuo di permessi viene aumentato a 2,5 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva al 1° gennaio di ciascun anno.

Permesso per nascita e/o adozione di un figlio
In occasione della nascita e/o adozione di un figlio, al padre è riconosciuto il diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio nonchè un giorno di astensione facoltativa (entrambi retribuiti) in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Il congedo deve essere fruito entro i primi 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Alle donne inserite nei percorsi di protezione viene riconosciuto, oltre al congedo retribuito di tre mesi, il diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo retribuito di 6 mesi, da fruire, previo preavviso, su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni.
 
Per tali lavoratrici viene, inoltre, previsto il diritto alla trasformazione (anche temporanea) del rapporto di lavoro a tempo parziale e l’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità di svolgimento  della  prestazione lavorativa.

Congedi per la formazione
Le Parti hanno modificato, in via sperimentale, la quantità di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per congedi formativi, come di seguito indicato.

Dipendenti nell’unità produttivaDipendenti in congedo
da 50 a 1002
da 101 a 1503
oltre 1505

Malattia e infortunio non sul lavoro
L’accordo prevede che, ai fini del periodo di conservazione del posto, le assenze che richiedono terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate per ulteriori 7 mesi (dunque, stante il diritto alla conservazione del posto per 14 mesi di calendario, per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario), raggiunti anche con più periodi di assenza nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.

Il trattamento economico, a carico dell’azienda, riconosciuto ai lavoratori durante il periodo di conservazione del posto viene fissato fino a concorrenza delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell’ex premio di produzione nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:

AssenzaMisura
Primi 8 mesi100%
Ulteriori 4 mesi50%

Ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il predetto trattamento economico, le assenze che richiedono terapie salvavita non verranno considerate fino ad un massimo di 2 mesi.

Il periodo di aspettativa (non retribuita) per malattia, riconosciuta al superamento dei limiti di conservazione del posto ai lavoratori sottoposti ad emodialisi o affetti da neoplasie gravi malattie cardiocircolatorie, viene elevato fino ad un massimo di 24 mesi.

Genitorialità
Per il congedo di maternità e paternità, dal 1° luglio 2022 sarà riconosciuto un trattamento di assistenza aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge, secondo le seguenti modalità:

  • per i primi 5 mesi di congedo, fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto (fino al 70% per il padre);
  • per il lavoratore mono genitore, un ulteriore periodo retribuito di 2 mesi, da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino (entro 8 anni dalla data di accoglimento del bambino, in caso di adozione).

Trasferimenti
L’indennità corrisposta al lavoratore trasferito viene così modificata:

  • mezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), in assenza di familiari fiscalmente a carico;
  • 1 mensilità e 1/3, con familiari fiscalmente a carico;
  • 1/4 di mensilità ovvero 1/2 mensilità (se, rispettivamente, senza o con familiari fiscalmente a carico), qualora l’azienda abbia procurato l’alloggio nel luogo di destinazione e il lavoratore ne usufruisca.

Lavoratori studenti
I permessi retribuiti, concessi ai lavoratori studenti universitari, sono così modificati:

  • 2 giorni per ogni prova di esame sostenuta;
  • 4 giorni per la discussione della tesi di laurea.

Previdenza complementare – Fondo Concreto
Il contributo, a carico dell’azienda (calcolato sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.), viene così elevato:

  • 2,30% dal 1° luglio 2022;
  • 2,40% dal 1° luglio 2023;
  • 2,50% dal 1° luglio 2024.

Assistenza sanitaria integrativa – Fondo Altea
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda sarà elevata ad € 15,00 mensili per ogni dipendente.

Lavoro straordinario, festivo e notturno
Dal 1° gennaio 2023, le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno calcolate sulla retribuzione oraria (ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore – minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità – per 175) saranno le seguenti:

Tipologia lavoroOperaiIntermediImpiegati
starordinario diurno30%30%30%
straordinario notturno60%60%75%
straordinario festivo60%60%60%
straordinario festivo notturno70%70%100%
notturno non compreso in turni avvicendati50%50%55%
notturno continuativo non compreso in turni avvicendati30%
ordinario festivo50%50%55%
ordinario festivo notturno60%60%75%

Quota contribuzione una tantum
Le aziende effettueranno una trattenuta pari ad € 30,00, a titolo di “contributo per rinnovo contratto”, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022 dei lavoratori non iscritti al sindacato che, entro il 31 maggio 2022, non abbiano manifestato la non accettazione della trattenuta stessa.