Norma tributaria poco chiara- niente sanzioni

La Corte di Cassazione con sentenza 4599 del 14 febbraio 2022 ha statuito che laddove si ravvisi un’ipotesi di incertezza normativa oggettiva tributaria, quindi, vale a dire quando la norma tributaria risulti poco chiara anche per la presenza, sulla medesima, di prassi e giurisprudenza contrastanti, sussistono i presupposti per disapplicare le sanzioni eventualmente irrogate nell’ambito dell’accertamento fiscale.

La vicenda ha ad oggetto una lite fiscale in cui la ripresa a tassazione era derivata dalla rettifica dell’imposta di registro ed ipo-catastali relative a una donazione, sul rilievo che la contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, trattandosi di abitazione di lusso di superficie superiore ai 240 mq. 

La contribuente si era opposta all’avviso deducendo un’errata applicazione della normativa richiamata dall’Agenzia e, in particolare, dell’art. 10 del DM del 2 agosto 1969 il quale, ai fini della individuazione delle abitazioni non di lusso, rinviava al DM del 4 dicembre 1961 per le abitazioni costruite in base a licenza di edificazione in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto.

La Suprema corte ha riconosciuto che nel caso in esame sussistesse l’invocata incertezza normativa oggettiva tributaria, caratterizzata dall’impossibilità d’individuare in modo univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la corretta portata della norma giuridica nel cui ambito il caso in esame era sussumibile.

In proposito, vi era una prima interpretazione dell’art. 10 che sposava il criterio teleologico piuttosto che quelle letterale, mentre le letture successive richiamavano a supporto dell’interpretazione offerta i principi costituzionali di equità contributiva e di ragionevolezza, finendo con l’escludere la debenza delle sanzioni.

Le modalità di confezionamento della norma, l’assenza di precedenti giurisprudenziali e l’articolata interpretazione offerta per superare il dato letterale, consentivano di ravvisare la causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità tributaria.

Il ricorso di quest’ultimo, in definitiva, è stato parzialmente accolto relativamente alla debenza delle sanzioni amministrative applicate dal Fisco.