Centro degli interessi in Italia? Esclusa la residenza fiscale all’estero

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 8286 del 15 marzo 2022 ha statuito che va considerato soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte dei periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come emergenti da elementi presuntivi.

La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso di accertamento notificato a un contribuente e con cui era stato rideterminato il reddito imponibile a quest’ultimo riferibile, con richiesta di maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionali ed Iva, oltre che sanzioni.

L’atto impositivo era stato emesso sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all’AIRE, dovesse considerarsi fiscalmente residente in Italia.

L’interessato si era opposto all’avviso di accertamento, ottenendo, in secondo grado, l’accoglimento dei propri rilievi.

La CTR, in particolare, aveva ritenuto che la certificazione e la complessiva documentazione dallo stesso allegata avesse inequivocabilmente dimostrato la sua residenza estera, superando le denunciate incongruenze derivanti dal riscontro di sovrapposizione e coesistenza di pluralità di residenze, da cui l’Agenzia delle Entrate aveva tratto il convincimento che la residenza effettiva del contribuente fosse in Italia.

Secondo gli Ermellini, la CTR aveva del tutto ignorato le regole ed i principi applicabili in tema di soggettività fiscale passiva del cittadino italiano, pur residente all’estero, per come chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e da quella euro-unitaria.

Pertanto gli Ermellini hanno chiarito ciò che deve essere valorizzato ai fini della  corretta individuazione delle residenza fiscale all’estero è soprattutto la presenza di elementi significativi, quali l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorrere diversi periodi dell’anno, e ciò a prescindere anche dall’iscrizione nell’AIRE.