Comporto per sommatoria: solo le assenze indicate valgono ai fini del superamento
La Corte di Cassazione con la sentenza 8628 del 16 marzo 2022 ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore per superamento del periodo di comporto, considerato per “sommatoria”.
Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva specificato, nel provvedimento espulsivo, le assenze prese in considerazione ai fini del licenziamento, ma il periodo di assenza, di fatto, risultava inferiore al periodo di comporto limite previsto dalla contrattazione.
Erano state considerate, infatti, anche delle assenze ingiustificate che non potevano essere conteggiate per tale superamento.
Secondo i giudici di merito, non era poi possibile modificare o aggiungere ex post dei giorni al periodo di comporto.
Gli Ermellini, quindi hanno precisato che nel comporto cosiddetto per “sommatoria” (plurime e frammentate assenze) occorre un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.
Ne consegue che, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa invece l’esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.