Esente da imposizione fiscale lo sconto d’uso applicato ai dipendenti sui beni azienda

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 25 marzo 2022, n. 158, ha precisato che lo sconto applicato ai propri dipendenti sui beni prodotti dall’impresa non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

 Nella vicenda in oggetto la società istante intendeva conoscere il trattamento fiscale dello sconto concesso ai propri dipendenti rispetto all’acquisto di beni prodotti dall’azienda. In particolare, la società ha introdotto, a favore dei propri lavoratori, la possibilità di acquistare, tramite la consegna di un badge aziendale di riconoscimento, i beni commercializzati dall’impresa stessa, garantendo uno sconto pari al 5% del normale prezzo di vendita. L’impresa, specifica, altresì, che il prezzo pagato dai dipendenti per l’acquisto di tali prodotti è, comunque, superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei beni commercializzati.

La prassi aziendale messa in atto – secondo la soluzione interpretativa dell’istante – è da considerarsi continuativa e generalizzata, sicché lo sconto applicato po’ essere considerato come sconto d’uso e, come tale, non rientrante tra i redditi soggetti a ritenuta a titolo di acconto Irpef.

In riscontro al quesito, l’Amministrazione finanziaria, analizzando le disposizioni del TUIR, ha evidenziato che, in ragione delle disposizioni del combinato disposto di cui agli artt. 51, comma 3 e 9, comma 3, con particolare riferimento alla definizione di sconti d’uso, come esplicati nella risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E, è possibile ritenere che il valore nominale dei beni o servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Invero, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, il reddito da assoggettare è pari al valore normale soltanto nel caso in cui il bene/servizio è ceduto/prestato gratuitamente, mentre, laddove per la cessione del bene o la prestazione del servizio si abbia, comunque, la corresponsione di somme, con sistema di versamento o trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

Pertanto, nel caso in cui per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso, si ritiene che l’importo non concorra ai fini imponibili.