Esonero agricoltura: domanda da trasmettere entro il 4 maggio

L’INPS, con il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2022, comunica che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda telematico o convalidare e inviare le domande predisposte in bozza a partire dalle ore 9 del 4 aprile 2022 fino alle 23.59 del 4 maggio 2022.

Il differimento dei termini di trasmissione telematica, inizialmente fissata a decorrere dal 27 marzo 2022 e fino al 26 aprile 2022, è dovuto al protrarsi di difficoltà di ordine tecnico.

I nuovi termini per l’invio della domanda sono validi anche per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.

Domanda di esonero

La domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, reperibile nel sito dell’Istituto seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” – “Moduli”.

Il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento. L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

Domande presentate dagli eredi

Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso:

– se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo;

– se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.