Inidoneità alla mansione: reintegra se il licenziamento è illegittimo
La Corte di Cassazione con ordinanza 9158 del 28 marzo 2022 ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente, in relazione ad una sopravvenuta inidoneità al lavoro.
La Corte territoriale aveva rigettato il reclamo avanzato dalla datrice di lavoro e confermato, contestualmente, la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, con condanna della società al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Secondo i giudici di merito, gli accertamenti medici posti alla base del recesso erano sindacabili, soprattutto a fronte di una perizia medico legale, come quella disposta nel corso del giudizio, che aveva accertato un’inidoneità fisica del lavoratore relativa alle mansioni di ausiliario, ossia solo a uno dei profili dell’ampio livello professionale e di inquadramento del lavoratore.
In tale contesto, parte datoriale non aveva dimostrato di non poter diversamente utilizzare il dipendente, eventualmente anche in mansioni inferiori: la società, sul punto, non aveva allegato né offerto alcuna prova, anche solo in via presuntiva, dell’impossibilità di una diversa utilizzazione, sebbene lo stesso lavoratore, prima ancora del licenziamento, avesse prestato il suo consenso all’adibizione a mansioni inferiori.
Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato che nel livello professionale e di inquadramento del lavoratore esisteva un’ampia gamma di profili cui poteva essere adibito, tenuto conto del fatto che questi era risultato inidoneo alle sole mansioni di ausiliario.
Inoltre, era stato dato atto del fatto che il lavoratore si era da subito reso disponibile ad essere assegnato anche a mansioni inferiori.
Sulla base di tali premesse, il giudice del reclamo, nel prendere atto dell’orientamento giurisprudenziale che grava il datore di lavoro dell’onere di provare, anche attraverso presunzioni, l’impossibilità del repechage, ha escluso che tali circostanze di fatto fossero state anche solo allegate.