Comunicazione lacunosa sui criteri? Licenziamento collettivo illegittimo

La Corte di Cassazione con sentenza 9800 del 25 marzo 2022 ha statuito che il licenziamento collettivo irrogato è illegittimo e va annullato, con applicazione della tutela reintegratoria, se non sono indicate, nella comunicazione effettuata dal datore, le modalità di applicazione dei criteri di scelta ed è impedita ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da alcuni lavoratori contro la decisione con cui la Corte di appello si era pronunciata in ordine alla procedura di licenziamento collettivo loro intimata dalla società datrice di lavoro.

I giudici territoriali, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento collettivo in oggetto, avevano ritenuto che lo stesso fosse affetto da mera violazione di carattere formale ed avevano pertanto applicato la sola tutela indennitaria.

I lavoratori avevano promosso ricorso in sede di legittimità, dove avevano lamentato, tra i motivi, un’errata valutazione delle carenze riscontrabili nella comunicazione finale effettuata dal datore, carenze che integravano – secondo la loro difesa – non una mera irregolarità formale bensì la violazione dei criteri di scelta.

Nella predetta comunicazione, infatti, mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri utilizzati, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione dei suddetti criteri.

Doglianza, questa, che la Suprema corte ha giudicato fondata, dopo aver richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale.

Secondo gli Ermellini dunque va data continuità all’orientamento di legittimità secondo cui, quando la comunicazione, carente sotto il profilo formale delle indicazioni relative alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, si sia risolta nell’accertata illegittima applicazione di tali criteri, va disposto l’annullamento del licenziamento, con condanna del datore alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e al contestuale pagamento di un’indennità risarcitoria.