Superbonus: illegittimo il silenzio della Pa all’istanza di accesso agli atti

La Corte di Cassazione con sentenza 1681 del 14 marzo 2022 ha precisato che sussiste un interesse personale, attuale e concreto del cittadino che intenda ristrutturare il proprio immobile usufruendo dei benefici fiscali di cui al Superbonus 110% all’ottenimento di atti relativi alla legittimità edilizia ed urbanistica della propria abitazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, ha accolto il ricorso promosso da un cittadino, proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, contro il silenzio serbato dal Comune di residenza rispetto a una sua richiesta di accesso agli atti.

Egli, al fine di ristrutturare l’abitazione di proprietà usufruendo dei benefici fiscali di cui al c.d. “Superbonus 110%”, aveva chiesto copia conforme dei titoli edilizi concernenti il proprio immobile ma si era visto rispondere dall’Ente comunale che “non è stato possibile rinvenire il faldone della citata Licenza edilizia”.

Per questo aveva avanzato apposita istanza di accesso agli atti, volta all’acquisizione dei documenti necessari a disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile, istanza che, tuttavia, non aveva ottenuto alcun riscontro.

Alla luce del silenzio serbato dall’Amministrazione, l’istante aveva avanzato ricorso davanti al TAR, rimarcando la propria legittimazione alla ostensione degli atti richiesti.

Nella fattispecie in oggetto – si legge nella decisione – “si verte in tema di atti e documenti in relazione ai quali è indubbia la esigenza conoscitiva ed “acquisitiva” del ricorrente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo in discussione giustappunto i titoli lato sensu afferenti alla legittimità edilizia dell’immobile di proprietà”.

La regola generale è quella dell’accesso agli atti, “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.