Autotrasportatori: aggiornati i requisiti per la professione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili dell’8 aprile 2022 che recepisce le modifiche del cd. Pacchetto mobilità UE in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.

Più nel dettaglio, tale regolamento, che si applica a partire dal 21 febbraio 2022, modifica le norme comunitarie per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada stabilite dai regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, adeguandole all’evoluzione del settore.

Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 aggiorna le norme sull’accesso alla professione di trasportatore su strada con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle società di comodo e le distorsioni della concorrenza, riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori del trasporto internazionale e, in particolare, per le piccole e medie imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada.

Il decreto 8 aprile 2022 distingue tra imprese che esercitano (o che intendono esercitare) l’attività di trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate da quelle con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.

Le prime devono iscriversi all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298) dimostrando solo il requisito dell’onorabilità.

Le altre, invece, per essere autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada tramite l’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale, devono dimostrare di possedere:

  • requisiti di onorabilità, idoneità professionale e finanziaria con l’iscrizione, per le sole imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto di terzi, all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (legge 6 giugno 1974, n. 298);
  • il requisito di stabilimento.

Per dimostrare il possesso del requisito dello stabilimento (art. 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009) il decreto 8 aprile 2022 rinvia in generale alle modalità indicate dal decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del 25 gennaio 2012 e alla circolare applicativa del decreto in commento.

Entrando poi nel dettaglio, il legislatore nazionale stabilisce che:

  • le nuove imprese che intendono conseguire l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute a dimostrare il possesso del requisito dello stabilimento con una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa del decreto;
  • le imprese già titolari dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada dimostrano il requisito dello stabilimento presentando la stessa dichiarazione sostitutiva di notorietà agli uffici competenti in materia di autorizzazione per l’esercizio della professione, unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 8 aprile 2022.

Oltre che dal gestore dei trasporti, il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto:

a) dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e per le persone giuridiche private. Per gli altri tipi di ente è fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;

d) dall’impresa, in quanto applicabile.

In attesa che venga emanata la legge di delegazione europea 2021 e i suoi provvedimenti attuativi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Il requisito di idoneità finanziaria va dimostrato annualmente in una delle seguenti modalità:

  • con attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall’analisi dei conti annuali, l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori agli importi indicati all’art. 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1071/2009 (per l’importo di cui alla lettera c), il decreto 8 aprile 2022 prevede che lo stesso si applica anche ai veicoli a motore supplementari o insieme di veicoli accoppiati, aventi massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate);
  • attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, per l’importo previsto;
  • mediante assicurazione di responsabilità professionale, in assenza di conti annuali certificati e limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione.

Per ottenere la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, le imprese che effettuano trasporto stradale di merci esclusivamente con veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate devono indicare, quale gestore dei trasporti, un soggetto titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.

Il gestore dei trasporti può conseguire l’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci (art. 9, secondo comma del regolamento (CE) n. 1071/2009) dimostrando di aver svolto le relative funzioni presso imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate per un periodo continuativo di dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.

Per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di cui al decreto del Capo del Dipartimento per I trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 30 luglio 2012, protocollo n. 207 è, invece, previsto un esame semplificato (integrativo) per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.