Impresa individuale. Tassazione dell’attività agricola sul reddito catastale

La Corte di Cassazione con ordinanza 7447 del 8 marzo 2022 ha chiarito che la tassazione su base catastale è applicabile anche all’imprenditore individuale agricolo entro il limite dell’ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo. L’eventuale parte eccedente, invece, va ricondotta nelle regole del reddito d’impresa.

Il giudizio di specie aveva ad oggetto l’opposizione avanzata da un contribuente, titolare di un’azienda agricola, avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ed iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute per Irpef e Irap, controllo effettuato sulla base dei dati esposti dal medesimo contribuente nella dichiarazione Unico e nel modello Irap.

In tema di reddito agrario, la tassazione dell’attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, sia agli imprenditori individuali sia alle società agricole.

Sul piano oggettivo, invece, essa incontra il limite nell’ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, trovando applicazione, per l’eccedenza, gli articoli 56, ultimo comma, e 56 bis del dpr 917/1986.

Tale disciplina vale per chiunque, società o impresa individuale e, dunque, quando un imprenditore individuale, nell’esercizio dell’attività agraria, ecceda l’ordinario sfruttamento del fondo, il reddito dal medesimo percepito non può essere tutto ricondotto nella vantaggiosa tassazione su base catastale, dovendo invece applicarsi, per la parte risultata eccedente, le regole del reddito d’impresa. 

La Commissione tributaria regionale, accogliendo le ragioni dell’opponente, aveva ritenuto che allo stesso, quale imprenditore individuale agricolo, potesse sempre trovare applicazione la tassazione su base catastale, ma in questo modo aveva ignorato i limiti della sopra menzionata normativa.

Da qui l’annullamento, con rinvio, della decisione di secondo grado.