CCNL Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici esercizi

Sottoscritto, in data 24 Maggio 2022, il nuovo Ccnl per i dirigenti, impiegati e operai dipendenti del Turismo, Agenzie di viaggio e Pubblici esercizi. Il contratto, siglato da Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal terziario, Confedir, Cisal e già integrato del protocollo 26 Aprile 2022, ha validità 1° Maggio 2022 – 30 Aprile 2025.

Si evidenziano di seguito le principali novità economiche.

Classificazione Unica
I lavoratori (dirigenti, quadri, impiegati e operai) sono compresi in un’unica scala classificatoria articolata su 10 livelli.
Le Parti hanno concordato l’aggiornamento del nome dei livelli, con raffronto tra il Ccnl previgente e l’attuale, come da seguente tabella:

Previgente Ccnl fino al 30 Aprile 2022Nuovo Ccnl dal 1° Maggio 2022
Non previstoDirigente
Quadro AlQuadro
Direttivo A2Direttivo A1
Direttivo A3Direttivo A2
B1B1
Non previstoOperatore di Vendita Gestionale
B2B2
Operatore di Vendita di 1° CategoriaOperatore di Vendita di 1° Categoria
C1C1
Operatore di Vendita di 2° CategoriaOperatore di Vendita di 2° Categoria
C2C2
Operatore di Vendita di 3° CategoriaOperatore di Vendita di 3° Categoria
D1D1
D2D2

Paga base nazionale conglobata mensile
Definiti i seguenti importi della P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità, già comprensiva dell’ex indennità di contingenza e dell’ex E.D.R..

Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai – Tempo pieno

LivelloP.B.N.C.M.
30/4/20221/5/20221/1/20231/1/20241/1/2025
Dirigente3.721,253.794,253.867,254.013,25
Quadro (ex Quadro A1)2.252,902.344,902.390,902.436,902.528,90
A1 (ex A2)1.959,042.039,042.079,042.119,042.199,04
A2 (ex A3)1.714,161.784,161.819,161.854,161.924,16
B11.567,231.631,231.663,231.695,231.759,23
B21.420,301.478,301.507,301.536,301.594,30
C11.273,381.326,981.353,781.380,581.434,18
C21.175,421.224,221.248,621.273,021.321,82
D11.077,471.122,271.144,671.167,071.211,87
D2979,521.019,521.039,521.059,521.099,52


Operatori di vendita

LivelloP.B.N.C.M.
30/4/20221/5/20221/1/20231/1/20241/1/2025
Operatore gestionale1.468,111.496,911.525,711.583,31
Operatore di 1° Cat.1.278,271.330,471.356,571.382,671.434,87
Operatore di 2° Cat.1.146,041.194,281.218,401.242,521.290,76
Operatore di 3° Cat.1.057,881.101,801.123,761.145,721.189,64


Elemento perequativo mensile regionale  (E.P.M.R.)
Considerato che l’indice regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’elemento perequativo mensile regionale, da erogare per 13 mensilità, nei seguenti importi.

LivelliLomb.Ligur.Trent. A.A.LazioTosc.Emilia R.FriuliUmbr.Valle d’A.Piemont.
Dirigente481,34459,12456,38446,64438,34406,42389,76371,71371,71352,27
Quadro (ex QA1)207,73197,28195,97191,40187,48172,45164,61156,12156,12146,97
A1 (ex A2)182,15173,08171,95167,98164,58151,55144,75137,38137,38129,45
A2 (ex A3)164,24156,14155,13151,59148,55136,92130,85124,27124,27117,19
B1 e Op. Gestionale148,89141,63140,72137,54134,82124,38118,93113,03113,03106,68
B2 e op. 1° Cat.134,39127,91127,11124,27121,84112,54107,68102,42102,4296,75
C1 e Op. 2° Cat.121,60115,82115,09112,56110,40102,0997,7593,0593,0587,99
C2 e Op. 3° Cat.113,07107,75107,09104,76102,7695,1291,1386,8186,8182,15
D1105,40100,4999,8897,7395,9088,8585,1781,1981,1976,90
D2100,2895,6595,0893,0591,3284,6781,2077,4477,4473,39
LivelliVenetoMarcheAbruzzoSiciliaPugliaCamp.Sard.Calab.Basilic.Molise
Dirigente299,57239,90180,24178,85167,76158,02151,1072,0072,0072,00
Quadro (ex QA1)122,1494,0565,9665,3160,0855,5152,2415,0015,0015,00
A1 (ex A2)107,9283,5659,1958,6354,1050,1347,3015,0015,0015,00
A2 (ex A3)97,9776,2154,4653,9549,9146,3743,8415,0015,0015,00
B1 e Op. Gestionale89,4369,9250,4049,9546,3243,1440,8715,0015,0015,00
B2 e op. 1° Cat.81,3763,9746,5746,1642,9340,0938,0715,0015,0015,00
C1 e Op. 2° Cat.74,2658,7243,1942,8239,9337,4035,6015,0015,0015,00
C2 e Op. 3° Cat.69,5255,2340,9340,6037,9435,6133,9515,0015,0015,00
D165,2552,0838,9038,5936,1434,0032,4715,0015,0015,00
D262,4149,9837,5537,2634,9532,9231,4815,0015,0015,00

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa azienda, il dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione o dal termine del periodo di apprendistato.
Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del Ccnl, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

LivelliImporto singolo scatto
Dirigente73,00
Quadro (ex QA1)31,00
A1 (ex A2)29,50
A2 (ex A3)26,50
B1 e Operatore gestionale25,00
B2 e Op. di vendita di 1° Cat.23,75
C1 e Op. di vendita di 2° Cat.22,50
C2 e Op. di vendita di 3° Cat.21,50
D121,00

Indennità di cassa
Elevata ad € 78,00 lordi l’indennità mensile di cassa spettante, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze.

Indennità per lavoro discontinuo
Poichè per il lavoro discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di € 4,00 lordi per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Le ore eccedenti la 45° ora settimanale dovranno essere retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.

Indennità oraria corrente – Addetto alle consegne
Atteso lo sviluppo dei servizi di consegna dei prodotti al domicilio dei clienti, al lavoratore assegnato a tali mansioni è riconosciuto, a ristoro del particolare maggior disagio, una specifica indennità oraria di mansione per ciascuna ora di effettivo svolgimento della mansione, nel valore di  € 1/ora lordi, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello d’inquadramento.

Tale indennità non è utile nella determinazione della 13a mensilità e del t.f.r., essendo già comprensiva dei relativi ratei.

Indennità mensile di mancata contrattazione
In assenza di contrattazione aziendale che determini benefici complessivi almeno pari all’I.M.M.C., quest’ultima sarà erogata, nei valori di seguito riportati, per 12 mensilità all’anno a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza, in base alle presenze mensili.
Per i neo assunti e per i lavoratori cessati, quando spettante, l’indennità sarà riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.

LivelloValori mensili (VM) dall’1/5/2022
Dirigente222,65
Quadro (ex QA1)140,00
A1 (ex A2)121,00
A2 (ex A3)106,00
B1 e Operatore gestionale98,00
B2 e Op. di vendita di 1° Cat.88,00
C1 e Op. di vendita di 2° Cat.80,00
C2 e Op. di vendita di 3° Cat.73,00
D167,00
D261,00

L’importo dell’indennità effettivamente dovuta si determinerà moltiplicando il valore mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: Indennità = VM x H

Correttivo “H”

AssenzeCorrettivo H
01,00
10,90
20,81
30,73
40,60
50,50
60,40
70,30
80,20
90,10
Da 10° in poi0,00
  


Maggiorazioni

Previste le seguenti maggiorazioni della R.O.N.
Lavoro ordinario a turni

Tipologia turnoProfilo orario
6+16+1+1
Diurno feriale€ 35,00 (indennità turno)
Notturno feriale12%10%
Diurno festivo (compreso domenica)12%10%
Notturno di sabato15%12%
Notturno festivo15%12%


Lavoro straordinario

Tipologia straordinarioMaggiorazione oraria
Se in prolungatoSe in spezzato
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali14%17%
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali17%20%
In regime diurno in giorno di riposo25%
In regime diurno in giorno festivo30%
In regime notturno in giorno feriale25%28%
In regime notturno in giorno di riposo30%
In regime notturno in giorno festivo.35%


Lavoro straordinario con riposo compensativo

Tipologia straordinarioMaggiorazione oraria
Se in prolungatoSe in spezzato
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i tempi parziali, entro il 25% dell’orario di lavoro normale3%6%
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali o, per i tempi parziali, oltre il 25% dell’orario di lavoro normale6%9%
In regime diurno in giorno di riposo14%
In regime diurno in giorno festivo19%
In regime notturno in giorno feriale14%17%
In regime notturno in giorno di riposo19%
In regime notturno in giorno festivo.24%
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore, in alternativa al godimento del permesso (per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario)Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15%


Welfare contrattuale
Dal 2023 verrà erogato, entro il 31 Dicembre di ogni anno, il welfare contrattuale nei valori indicati nella sottostante tabella.

LivelloDal 2023
Dirigente€ 720,00/anno (in quote mensili maturate di € 60)
Quadro (ex quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)€ 480,00/anno (in quote mensili maturate di € 40)
B1, B2, C1, C2 e D1, D2€ 240,00/anno (in quote mensili maturate di € 20)

I valori di welfare verranno erogati a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria e dal tipo di contratto (tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale) purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali; nonchè agli apprendisti, ai lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori agili; ai dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale.
Sono esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

Detti valori dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore; pertanto, salvo diverso accorso aziendale, decorso il termime scadranno senza diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva.

Periodo di prova
Definiti i seguenti periodi di prova e  preavvisi di recesso.

LivelloPeriodo di provaRecesso aziendaPreavviso del lavoratore
Dirigente, Quadro (ex QA1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3)180 giorni30 giorni15 giorni
B1 e Op. Vendita gestionale e di 1a Cat.150 giorni25 giorni13 giorni
B2 e op. Vendita di 2a Cat.150 giorni25 giorni13 giorni
C1 e Op. Vendita di 3a Cat.120 giorni20 giorni10 giorni
C290 giorni15 giorni8 giorni
D160 giorni10 giorni5 giorni
D230 giorni5 giorni3 giorni


Ente bilaterale confederale – En.Bi.C
Previsto, ai fini dell’applicazione del Ccnl, l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi all’En.Bi.C, con esclusione di deroghe aziendali e applicazioni di altri Enti bilaterali.

In caso di prima applicazione, per passaggio da altro Ccnl o per nuova attività, l’iscrizione dell’azienda e dei lavoratori all’Ente deve avvenire entro il primo mese di applicazione del contratto, previo versamento, a carico azienda, di un contributo una tantum di € 60,00 per l’apertura della posizione anagrafica.
L’azienda è tenuta ad iscrivere tutti i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro il compiersi del mese d’inizio del loro rapporto di lavoro o di prima applicazione del Ccnl.

Nel contratto vengono definiti i contributi mensili dovuti all’En.Bi.C., sia per la gestione ordinaria che speciale, differenziati per tipologia contrattuale.

Previdenza coomplementare
Dal 1° Maggio 2022 il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, accrediterà al Fondo scelto, il t.f.r. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari al’1% della P.B.C.M. spettante al lavoratore.

Tipologie contrattuali
Con il rinnovo sono state introdotte modifiche anche alla disciplina delle diverse tipologie contrattuali.