Assicurazioni: le modifiche ai regolamenti IVASS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2023, il provvedimento 14 febbraio 2023 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recante “Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto2022 concernente l’attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.122. Modifiche e integrazioni al regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno2011 concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private”.
E’ noto che a seguito dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stata introdotta la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
L’IVASS ha il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo. Con il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha quindi previsto, tra l’altro, alcune modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.
In particolare ha introdotto, all’articolo 5 relativo alla riserva disponibile, il nuovo comma 6-bis in cui dispone che l’organo amministrativo formula l’eventuale “proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l’obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell’art. 18 del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018” e il comma 6-ter che ne estende l’applicazione anche nel caso in cui l’impresa predisponga bilanci intermedi.
Il provvedimento entra in vigore il 24 febbraio 2023.