ANF arretrati a beneficiari di Fondi solidarietà e FIS

L’INPS, con il messaggio n. 795 del 23 febbraio 2023, torna ad occuparsi delle modalità di esposizione del conguaglio degli assegni per il nucleo familiare (ANF) erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’Istituto precisa che il codice causale già in uso “L023” assume il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e deve essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto.

Istruzioni operative

Per la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui gli stessi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro interessati devono compilare l’elemento “InfoAggcausaliContrib” indicando:

– nell’elemento “CodiceCausale” il codice “L123”;

– nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;

– nell’elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento;

– nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.