Nome diverso e indirizzo scorretto? Mero errore, notificazione legittima

La Corte di cassazione con ordinanza 34740 del 25 novembre 2022  ha statuito che la notificazione della cartella esattoriale è legittima anche in caso di nome diverso e indirizzo scorretto.

La vicenda ha ad oggetto il  ricorso promosso da una contribuente, nella sua qualità di socio di studio associato, oppostosi ad un cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatico formale delle dichiarazioni dei redditi Unico e sostituto di imposta.

Il ricorrente aveva impugnato la decisione di merito, confermativa della cartella, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione di legge, per avere la CTR affermato l’infondatezza dell’eccezione, dallo stesso sollevata, di inesistenza o nullità della notifica della cartella in esame per incertezza del destinatario, in ragione della carenza di identità tra l’intestatario della cartella e la persona a cui era stata effettuata la notifica.

Il Collegio di legittimità ha ritenuto  pacifico che non si fosse realizzata nessuna delle due citate condizioni (inesistenza e nullità) atteso che la raccomandata contenente la cartella di pagamento era stata ricevuta dall’effettivo intestatario della stessa, ancorché la notifica recasse un nome diverso e un indirizzo scorretto, rispetto a quanto risultante dall’atto notificando.

Tali circostanze erano state accertate dai giudici di merito, laddove avevano affermato che l’atto era stato ricevuto dalla persona che era risultata essere l’effettiva destinataria, con la conseguenza che l’errore lamentato non poteva che costituire mera irregolarità. Ciò premesso, anche la seconda censura doveva ritenersi infondata, non potendo configurarsi la sanatoria di un atto meramente irregolare e non nullo e non rilevando, pertanto, la decorrenza della sua efficacia.