Amministratore nominato prima della commissione del reato? Risponde di omessa Iva

La Corte di Cassazione con sentenza 13319 del 30 marzo 2023 ha statuito che l’acquisto della qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza conseguono direttamente all’atto di conferimento della nomina e non alla pubblicità della stessa con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Difatti, detta ultima iscrizione ha efficacia solo dichiarativa e non costitutiva.

E’ quanto emerge dal disposto dell’art. 2193 c.c., che prevede, testualmente, l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione nel Registro Imprese e anche dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, c.c., secondo cui l’iscrizione è funzionale a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.

Sul punto, anche la giurisprudenza civile è concorde nel ritenere che il potere di rappresentanza degli amministratori deriva esclusivamente dall’atto di conferimento dei relativi poteri e non dalla pubblicità della nomina.

La Corte ha rigettato il  ricorso promosso dall’amministratore di una società cooperativa contro il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine in cui lo stesso, in qualità di legale rappresentante della compagine, era indagato per il reato di omesso versamento di Iva.

Tra i motivi di ricorso, l’imprenditore aveva dedotto che, alla data di commissione del reato, egli era stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società.

Secondo la sua difesa, ossia, senza l’iscrizione di tale nomina nel Registro Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell’Iva, di talché l’onere in questione ricadeva sul precedente amministratore, firmatario della dichiarazione Iva.

Doglianza, questa, giudicata infondata dagli Ermellini, che hanno ritenuto corretta l’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui “la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l’iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva”.

Poiché, nella specie, il ricorrente non aveva contestato che la propria nomina ad amministratore legale fosse avvenuta in data antecedente alla data di commissione del reato, ne conseguiva l’irrilevanza, ai fini dell’acquisto della qualità di soggetto attivo del reato ex art. 10-ter D. Lgs. n.74/2000 dell’iscrizione della predetta nomina nel Registro delle Imprese.