Repêchage: nessun obbligo di formare i lavoratori nelle mansioni inferiori
La Corte di Cassazione con ordinanza 17036 del 20 giugno 2024 ha statuito che il datore di lavoro non è obbligato a fornire una formazione specifica per adattare il lavoratore a nuove mansioni che richiedano competenze non già possedute dal lavoratore.
Nella vicenda in esame, i lavoratori erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione principale di una riorganizzazione aziendale.
I giudici di appello, in particolare, avevano ritenuto che le mansioni inferiori disponibili richiedevano competenze che i lavoratori non possedevano, non obbligando quindi il datore di lavoro a fornire ulteriore formazione.
La Corte ha stabilito che l’obbligo di repéchage è limitato alle mansioni inferiori compatibili con le competenze già possedute dai lavoratori al momento del licenziamento, senza obbligo di formazione aggiuntiva.