Formazione non obbligatoria in caso di repêchage del dipendente licenziato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17036/2024, ha chiarito che il datore di lavoro non è tenuto ad erogare la formazione professionale necessaria a permettere al dipendente, “ripescato” a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di poter svolgere mansioni diverse da
quelle che svolgeva al momento del licenziamento.
Nel caso in esame, alcuni dipendenti assunti con la mansione di corrieri avevano impugnato il
licenziamento adducendo al fatto che non era stato loro riconosciuto il diritto di “repêchage” per mansioni disponibili all’interno dell’azienda, inquadrabili ad un livello inferiore benché
appartenenti alla stessa categoria professionale.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale, che è risultato poi essere quello centrale ai fini della sentenza, riguardante il corretto inquadramento normativo del diritto di “repêchage”, ossia che il datore di lavoro non deve ritenersi onerato dell’obbligo di formare il dipendente per renderlo idoneo a ricoprire il posto disponibile e salvaguardare il suo posto di lavoro.