Prima Casa: agevolazione anche in caso di contratto a favore di terzo

Con la risposta a interpello n. 145 del 4 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di contratto a favore di terzo, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni ”prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla Nota IIbis, anche la dichiarazione di “voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.

La ratio delle citate disposizioni agevolative richiede certezza in merito all’acquisto dell’immobile in capo al soggetto che deve dichiarare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste per fruire dell’agevolazione fin dalla stipula dell’atto, assumendone i relativi obblighi.

In tal modo, si rende possibile anche l’esercizio dell’ordinario potere di controllo da parte degli uffici nei termini di decadenza normativamente previsti.

In altri termini, qualora il terzo intenda fruire delle agevolazioni “prima casa”, deve rendere, contestualmente alle dichiarazioni di cui alla citata Nota IIbis, anche la dichiarazione di ”voler profittare” della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto.