Crisi d’impresa: cambiano ancora le norme

Sulla G.U. n. 227/2024 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 136/2024, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019.

Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro

Di particolare interesse le disposizioni di cui all’art. 32 del decreto che, riformulando integralmente l’art. 189 del codice, modifica le conseguenze sui rapporti di lavoro della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Viene, innanzitutto, eliminata la previsione ai sensi della quale l’apertura della procedura nei

confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.

È poi eliminato anche l’obbligo di trasmissione all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale dell’elenco dei dipendenti dell’impresa occupati al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.

La norma specifica che in caso di cessazione del rapporto di lavoro non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.

Tra le ulteriori previsioni dell’art. 32, si segnala l’esclusione dell’applicazione delle norme sui

licenziamenti collettivi previste dall’art. 1, commi da 224 a 238, della legge n. 234 del 2021, nel

caso di licenziamenti collettivi disposti dal curatore nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.

Viene modificato anche il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento della NASpI a seguito della cessazione del rapporto di lavoro determinata dall’instaurazione di una procedura di liquidazione giudiziale, al fine di chiarire che tale termine decorre dalla comunicazione

della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.

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