Sanedil: nuovi contributi per part time e intermittenti dal 1° ottobre

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori edili (SANEDIL) rendo noto che dal 1° ottobre 2024, per i lavoratori a tempo parziale e intermittenti, l’imponibile retributivo utilizzato per il calcolo del contributo FSN Sanedil (composto da minimo, contingenza, EDR e Premio di produzione) non sarà più riproporzionato in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero, come segue:

• Per gli operai, inclusi quelli part time, la contribuzione da versare al Fondo tramite la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente è pari allo 0,60% su un minimo di 120 ore. Il contributo è calcolato sulle voci retributive di minimo, contingenza, EDR e ITS e deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;

• Per gli impiegati, la contribuzione è dello 0,26% sulle stesse voci retributive.

I versamenti devono essere effettuati per tutte le forme di lavoro subordinato, senza eccezioni in base alla natura del rapporto di lavoro, e includono anche i lavoratori in malattia, in maternità o sospesi a seguito dell’attivazione di ammortizzatori sociali.