La mera presenza fa scattare la residenza fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, ha precisato che dal 1/01/2024 si considerano residenti fiscali in Italia, le persone fisiche che hanno, alternativamente, per la maggior parte del periodo d’imposta: la residenza nel territorio dello Stato, il domicilio, sono presenti, anche per frazioni di giorno, oppure sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, avete quest’ultimo carattere di presunzione relativa (è ammessa la prova contraria).

Riguardo alla condizione temporale (maggior parte del periodo d’imposta), la circolare precisa che i periodi possono anche non essere consecutivi nel corso dell’anno solare, ma possono essere frazionati.

Riguardo alla prestazione resa in smart working, la circolare distingue il caso in cui l’attività è svolta in Italia da quella svolta all’estero.

Nel primo caso, il nuovo criterio della presenza fisica in Italia è sufficiente ad integrare il presupposto del radicamento della residenza. Quindi se un soggetto permane in Italia per più di 183 giorni (184 giorni se bisestile) si considera residente nel nostro Paese. In questo caso saranno assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi, ovunque prodotti e non solo quelli derivanti dall’attività svolta in Italia.

Invece, se lo smart working è svolto dall’estero, il soggetto potrà essere considerato residente

fiscalmente in Italia, se mantiene la residenza o il domicilio in Italia oppure se risulta iscritto all’anagrafe della popolazione residente.