Cessione del quinto pensioni: nuova procedura di controllo
Nel messaggio n. 85 del 10 gennaio 2025, l’INPS si occupa della disciplina dei contratti stipulati dai pensionati con Banche/Società finanziarie, aventi a oggetto la rinegoziazione di finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione in corso di ammortamento.
La legge prevede il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi:
– Almeno due anni dall’inizio della cessione stipulata per un quinquennio;
– Almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio.
Non è possibile contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto” e, dall’altro, dettando alcune “buone prassi” che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.
L’INPS ha a tal fine implementato la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, con una funzione automatica di controllo destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini di legge.
Non soggiacciono al decorso dei citati limiti temporali i contratti di rinegoziazione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio traslati su pensione (messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024).
E’ ammessa la possibilità di contrarre una nuova cessione trascorso almeno un anno dall’anticipata estinzione.