Onere della prova in caso di contestazione di plurimi addebiti

La Corte di Cassazione con ordinanza 172 del 7 gennaio 2025 afferma che, laddove il licenziamento sia intimato sulla base di più addebiti, è il lavoratore a dover dimostrare che gli stessi, se non valutati congiuntamente, non sono in grado di legittimare il recesso.

Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli a fronte di varie inadempienze, quali l’omessa tempestiva comunicazione dell’assenza per malattia, il mancato tempestivo invio del certificato medico, l’uso di certificazione medica falsa, l’abbandono del posto di lavoro e l’offesa ad una collega.

La Corte d’Appello rigettava la predetta domanda, ritenendo che i comportamenti tenuti dal ricorrente costituivano sia singolarmente che unitariamente considerati, condotte tanto gravi da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha rilevato che è il lavoratore a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Non avendo assolto tale onere nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente e conferma la legittimità del recesso irrogatogli.