Agricoli: aspetti previdenziali del contratto di soccida

L’INPS, con la circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha chiarito le implicazioni previdenziali del contratto di soccida, uno schema contrattuale utilizzato nel settore zootecnico per regolare la collaborazione tra chi dispone di capitali (soccidante) e chi apporta lavoro e strutture (soccidario) per l’allevamento di animali.

Allo scopo, si ricorda che il Codice Civile prevede tre varianti di soccida:

· Semplice: il bestiame è fornito solo dal soccidante (art. 2171 c.c.);

· Parziaria: gli animali sono conferiti da entrambi i contraenti (art. 2182 c.c.);

· Con conferimento di pascolo: il soccidante offre solo il terreno (art. 2186 c.c.).

Oltre a queste, la circolare descrive la soccida monetizzata, dove l’accrescimento non viene diviso in natura, ma valutato economicamente e liquidato in denaro al soccidario. Tale forma è molto diffusa nelle moderne filiere industriali della carne.

Il documento affronta, quindi, due principali questioni:

1. Perdita dell’inquadramento agricolo per le imprese che ricorrono alla soccida in modo da non rispettare il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali (art. 2135 c.c.). Questo può comportare il passaggio dalla Gestione agricola alla Gestione DM. 

2. Riduzioni contributive (art. 9, L. 67/1988) per cooperative attive in zone montane o svantaggiate: la fruizione è legittima solo se gli animali conferiti provengono da allevamento diretto dei soci, non da acquisti sul mercato.