Patente a crediti: aggiornate le FAQ dell’Ispettorato

L’INL ha pubblicato, sul proprio sito, le nuove FAQ relative alla patente a crediti, aggiornate al 26 giugno 2025. 

Di seguito le precisazioni.Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile auto-dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.

Nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.

Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.

Le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Si ritiene che le seguenti attività, l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso

d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, sono da considerare come “prestazioni di natura intellettuale”.