Omessa dichiarazione: pagamento successivo irrilevante per la tenuità del fatto

La Corte di Cassazione con sentenza 39385 del 21 ottobre ha chiarito che in tema di reati tributari, è ininfluente, ai fini dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il successivo pagamento, totale o parziale, del debito fiscale.

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso promosso da un imputato contro la condanna penale impartitagli dalla Corte d’appello per il delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del d.lgs 74/2000perché, nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario di una Sas, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, non aveva presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale fiscale dell’anno di riferimento.

L’uomo si era rivolto alla Suprema corte deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen., vale a dire della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Secondo la sua difesa, la Corte di merito non aveva correttamente applicato la predetta disposizione, sia perché il superamento della soglia non eccedeva, nella specie, il 10%, sia perché non aveva considerato il pagamento postumo ma spontaneo di una parte del tributo evaso.

L’imputato, infatti, sia pure in maniera tardiva e parziale ma comunque volontaria, aveva versato parte della somma dovuta, per effetto della quale l’imposta evasa risultava sotto la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

Nella vicenda esaminata, inoltre, era stato rilevato un elemento ulteriore che ostava all’applicazione della causa di non punibilità in parola: come emergeva dagli atti, l’imputato aveva riportato tre condanne definitive per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali.

In applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, si trattava di reati della stessa indole rispetto al delitto di omessa presentazione della dichiarazione.

Nel corpo della decisione, gli Ermellini hanno ricordato le condizioni e i termini per la configurabilità della speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis c.p., applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La causa di esclusione della punibilità, ossia, può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un’offensività minima, vale a dire quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, secondo un apprezzamento fattuale devoluto al giudice di merito.

A seguire, la Corte di Piazza Cavour ha fornito un’ulteriore precisazione: i fatti successivi alla commissione del reato non assumono alcuna rilevanza di fini della valutazione del grado dell’offesa.

Difatti, è al momento della consumazione del reato che devono essere verificati i presupposti integranti la causa di non punibilità, cosicché è in quel momento che deve valutarsi se l’offesa cagionata al bene protetto dalla norma incriminatrice violata sia o meno di “particolare tenuità”.

In relazione al delitto di omessa dichiarazione in esame, quindi, l’offesa doveva essere apprezzata con riferimento all’imposta evasa come risultante al momento della scadenza per il pagamento del debito tributario, nel quale, consumandosi il reato, si era realizzata la lesione del bene tutelato.

Di conseguenza, era del tutto ininfluente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 131-bis c.p., il successivo pagamento, totale o parziale, del debito tributario.