Contributo per assunzione assistenti sociali, le istruzioni

Arrivano dal Ministero del lavoro, con la nota 908 del 26 gennaio 2023  le istruzioni utili alla corretta applicazione per l’anno in corso di quanto stabilito dall’art. 1, comma 797, della L. n. 178/2020 in tema di contributo economico riconosciuto agli ATS in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

La misura del contributo

Stante l’obiettivo di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale di un operatore ogni 5.000 abitanti, e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ATS o dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento di 1 a 4.000.

Ambito soggettivo

Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell’ATS e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato dai seguenti soggetti:

  • Comune;
  • Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000),
  • Comunità Montana (artt. 27-28-29 del D. Lgs. 267/2000);
  • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona;
  • Organismo strumentale del Comune;
  • Comune capofila, in caso di convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000);
  • Consorzi per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
  • Società della Salute;
  • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona.

Non possono essere invece considerati gli assistenti sociali dipendenti da soggetti privati o del Terzo Settore a seguito di appalto di interventi e servizi o dipendenti da ASL operanti all’interno delle stesse, ad eccezione delle situazioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socio-assistenziale all’ASL stessa.

Gli adempimenti

Per definire correttamente il contributo spettante, ciascun ATS deve, entro le ore 24 del 28 febbraio di ogni anno, inviare al Ministero, anche per conto dei Comuni di riferimento, un prospetto riassuntivo i cui fogli di calcolo per gli anni 2022 e 2023 sono disponibili sul sito del Ministero stesso.

I Comuni devono precedentemente inviare al proprio ATS i dati relativi agli assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio 2022 e la previsione relativa al 2023 e, una volta raccolti i dati, gli ATS devono inserirli nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

Entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro emanato sulla base dei dati forniti dagli ATS, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.

Inserimento dati in SIOSS

Il responsabile del SIOSS di ciascun ATS deve inserire, nella sezione “assistenti sociali a tempo indeterminato”, i dati sugli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato forniti da ciascun Comune e dall’ATS stesso per il proprio personale (nel caso di svolgimento di funzioni sociali in modo associato).

Nel Prospetto 1 sono inseriti i dati riferiti all’anno passato, in base ai quali il sistema fornisce il dato sintetico degli assistenti sociali in servizio in tale anno.

A quel punto, nel Prospetto 2 va inserito il dato che previsionale per l’anno in corso.

Dal 2023 i dati inseriti nel Prospetto 1 servono ad erogare le risorse prenotate l’anno prima (Prospetto 2).

In sede di prima applicazione i dati riferiti al 2020, pur non utilizzati per l’erogazione delle risorse, sono stati comunque necessari per disporre del quadro conoscitivo della condizione di partenza.