CCNL Studi professionali – Stesura del 17/1/2023

Il 17 gennaio 2023 Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal con l’assistenza di Cisal hanno sottoscritto il Ccnl per i dipendenti degli Studi professionali e Agenzie di assicurazione. Il contratto, che recepisce il Protocollo di rinnovo del 17 gennaio 2023, ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e rinnova il precedente Ccnl del 31 gennaio 2018.

Si riportano gli elementi sconomici di maggior rilievo.

Trattamento economico contrattuale minimo
Il trattamento economico contrattuale è composto dalle seguente voci retributive:

  • paga base nazionale conglobata mensile (P.B.N.C.M.) ed elemento perequativo mensile regionale;
  • indennità di mancata contrattazione;
  • aumenti periodici d’Anzianità;
  • provvigioni o premi condizionati, per gli Operatori di vendita;
  • welfare contrattuale;
  • eventuale indennità di vacanza contrattuale;
  • eventuale elemento contrattuale sostitutivo della polizza sanitaria;
  • eventuali indennità di mansione;
  • eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario o straordinario con riposo compensativo o per intensificazioni con accredito nella Banca ore.

Minimi retributivi
Vengono confermati gli importi dei nuovi minimi retributivi introdotti con il Protocollo del 17 gennaio 2023, come riportati nella seguente tabella.

Livello  P.B.N.C.M.
dal 1/01/2023dal 1/01/2024dal 1/01/2025
Quadro (ex quadro A1)2.435,732.498,162.560,59
A1 (ex A2)2.080,522.133,842.187,16
A2 (ex A3)1.847,101.894,441.941,78
B11.654,271.696,671.739,07
B21.481,741.519,721.557,70
C11.329,511.363,591.397,67
C21.217,871.249,081.280,29
D11.126,531.155,401.184,27
D21.014,891.040,901.066,91
Operatore di Vendita di 1° Cat.1.488,841.527,001.565,16
Operatore di Vendita di 2° Cat.1.333,571.367,751.401,93
Operatore di Vendita di 3° Cat.1.196,561.227,231.257,90
Operatore di Vendita di 4° Cat.1.096,081.124,171.152,26


Indennità di mancata contrattazione
In caso di mancata contrattazione aziendale che preveda benefici per i lavoratori, nei termini indicati dal Ccnl, spetta l’I.M.M.C. per 12 mensilità all’anno a tutti i lavoratori in forza nel mese di competenza, in base alle presenze mensili.

L’importo dell’indennità si determina moltiplicando il valore mensile (VM) di ciascun livello per il correttivo (H) dei giorni di assenza nel mese, secondo la formula: VM x H.
Il correttivo “H” è stato così modificato:

AssenzeCorrettivo “H”
01,00
10,90
20,81
30,73
40,60
50,50
60,40
70,30
80,20
90,10
Da 10 in poi0,00


Pertanto gli importi lordi dell’I.M.M.C., in funzione delle assenze, risultano i seguenti:

Assenze nel meseLivelli di inquadramento
QA1A2B1 e Op. 1aB2 e Op. 2aC1 e Op. 3aC2 e Op. 4aD1D2
0151,20129,15114,66102,6991,9882,5375,6069,9363,00
1136,08116,24103,1992,4282,7874,2868,0462,9456,70
2122,47104,6192,8783,1874,5066,8561,2456,6451,03
3110,3894,2883,7074,9667,1560,2555,1951,0545,99
490,7277,4968,8061,6155,1949,5245,3641,9637,80
575,6064,5857,3351,3545,9941,2737,8034,9731,50
660,4851,6645,8641,0836,7933,0130,2427,9725,20
745,3638,7534,4030,8127,5924,7622,6820,9818,90
830,2425,8322,9320,5418,4016,5115,1213,9912,60
915,1212,9211,4710,279,208,257,566,996,30
100,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Indennità di cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti con responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi eventuali differenze, compete un’indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi.

Tale indennità concorrerà alla formazione della retribuzione mensile di fatto ma sarà ininfluente nella determinazione della 13a mensilità, festività, ferie e t.f.r..

En.Bi.C. – Quadri “Gestione speciale”
contributi mensili dovuti all’En.Bi.C. per la “Gestione speciale” per i Quadri assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale, purchè pari o superiore a 16h settimanali, sono stati così ripartiti:

  • € 40,67 a carico del datore, per ciascun lavoratore;
  • € 1,00 a carico del lavoratore.

Restano invece invariati i contributi dovuti per la “Gestione ordinaria”.

Welfare contrattuale
Confermata nei seguenti valori, a decorrere dal 2023, l’erogazione, da parte del datore di lavoro, del welfare contrattuale entro il 31 dicembre di ogni anno:

  • € 600/anno in quote mensili maturate di € 50, per i livelli Quadro, A1 e A2;
  • € 400/anno in quote mensili maturate di € 33,33, per gli altri livelli ed Operatori di vendita.