Sezioni Unite: niente messa alla prova per le società responsabili ex 231
La Corte di Cassazione con sentenza 14840 del 6 aprile 2023 ha statuito che va escluso che l’istituto della messa alla prova possa trovare applicazione con riferimento alle società condannate ai sensi del Decreto 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
A vietarlo, innanzitutto, è il principio di riserva di legge: l’introduzione, mediante provvedimenti giurisdizionali, di un trattamento sanzionatorio – quello della messa alla prova – ad una categoria di soggetti – gli enti – non espressamente contemplati dalla legge quali destinatari di esso, in relazione a categorie di illeciti non espressamente previsti dalla legge penale, contrasta con il principio di legalità della pena, del quale la riserva di legge costituisce corollario.
E non possono nemmeno soccorrere, per giustificarne l’applicabilità alle società, né la cosiddetta “analogia in bonam partem”, né il ricorso ad un’interpretazione estensiva delle disposizioni.
Da una parte, infatti, il divieto di analogia previsto per le norme penali, in applicazione del principio di tassatività – quale ulteriore corollario del principio di legalità – si traduce, per il giudice, nell’impossibilità di applicare fattispecie e sanzioni, oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge.
E tale divieto trova applicazione, a maggior ragione, nella fattispecie in esame, atteso che la messa alla prova verrebbe traslata in un sistema – quello della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato – che non solo non è assimilabile a un sistema penale, ma riguarda, appunto, gli enti, vale a dire soggetti mai indicati come destinatari di precetti penali.
Dall’altra, non può trovare spazio, come detto, nemmeno “l’interpretazione estensiva” delle norme: la predetta operazione attiene ad ipotesi in cui il risultato interpretativo rimane, comunque, all’interno dei possibili significati della disposizione normativa, situazione, questa, neppure astrattamente conforme al caso in parola.
Di conseguenza, deve essere esclusa l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova alle società condannate ex Decreto 231.