Fondo di garanzia Inps in caso di società ammessa a procedura concorsuale
La Corte di Cassazione con ordinanza 9247 del 4 aprile 2023 ha chiarito che il Fondo di garanzia Inps interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore qualora, come nella specie, la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa.
Il dipendente aveva continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l’ammissione dall’azienda datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria e ciò per effetto della continuazione dell’attività d’impresa.
Il rapporto di lavoro, in tale contesto, era cessato in quest’ultimo periodo.
La Sezione lavoro della Corte, ha ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni rientranti nell’arco temporale dei 12 mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, considerando che non ostasse, a tal fine, il fatto che il lavoratore avesse successivamente continuato a lavorare alle dipendenze dell’azienda in amministrazione straordinaria, percependo regolarmente la retribuzione.
Nell’accogliere il ricorso avanzato dall’Inps, la Suprema corte ha ricordato i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il legislatore ha delimitato la “fascia temporale protetta”, valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l’apertura della procedura concorsuale, maturando quindi il diritto alla retribuzione.
E così, per coloro la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all’apertura di una delle procedure concorsuali;
Nella vicenda esaminata, il periodo cui si riferivano le retribuzioni richieste non rientrava nei 12 mesi precedenti la data di cessazione dei rapporti di lavoro, così come richiesto dalla normativa richiamata, essendo la cessazione medesima intervenuta durante la continuazione dell’attività di impresa in amministrazione straordinaria.
La Cassazione, ciò posto, ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto: la causa poteva essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda del lavoratore.