Assegno per congedo matrimoniale, ok anche per i disoccupati
Con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, l’INPS interviene in merito ai requisiti di cittadinanza e soggiorno utili alla presentazione della domanda di Assegno unico universale. L’INPS specifica altresì che I familiari di cittadini dell’Unione europea sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale così come i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare).
Nel caso di provenienza da uno Stato non appartenente all’Unione europea, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Beneficiari dell’assegno
Sono infatti inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi
– I rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con I cittadini europei;
– i lavoratori autonomi titolari di permesso per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
I familiari di cittadini dell’Unione europea (UE) sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare).
Titoli di soggiorno utili al diritto
Sono utilo alla presentazione delle domande i permessi che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– Lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– Lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– Assistenza minori rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
– Protezione speciale rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine;
– Casi speciali per I soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento.
Titoli di soggiorno non utili alla domanda
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– Attesa occupazione;
– Tirocinio e formazione professionale;
– Studio;
– Studenti / tirocinanti / alunni;
– Residenza elettiva;
– Visite, affari, turismo.