Avviso di accertamento con motivazione contraddittoria? Nullità dell’atto

La Corte di Cassazione con ordinanza 13620 del 17 maggio 2023 ha chiarito che è  da escludere che l’avviso di accertamento possa essere supportato da una motivazione contraddittoria, va consentito, infatti, al contribuente, di avere la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.

La Corte ha accolto le ragioni di una società contribuente, che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.

Nella decisione, gli Ermellini hanno ammesso la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell’ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.

In tal caso – ha spiegato la Corte – è tuttavia necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non frustri l’esigenza di rispettare il vincolo funzionale al quale è destinato l’obbligo motivazionale.

Difatti, la motivazione dell’atto impositivo – così come quella di ogni provvedimento amministrativo – è funzionale alla salvagardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione.

Garanzie, queste, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dall’art. 97, comma secondo, della Costituzione.

Nell’ottica del destinatario dell’atto, inoltre, la motivazione è strumentale, altresì, alla comprensione del percorso decisionale dell’autorità, in vista della possibile impugnazione, in termini riconducibili al diritto di difesa, per come riconosciuto dalla stessa Costituzione.

La motivazione dell’atto, quindi, assume una connotazione rilevante anche per il giudice dell’eventuale contenzioso sullo stesso, in quanto costituisce il principale, se non l’unico, elemento utilizzabile ai fini del relativo sindacato.

Ne discende l’illegittimità dell’intento dell’Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria, con funzione di “riserva”.

Nel caso in esame, la CTR, nel pronunciarsi sulla specifica doglianza sollevata dalla contribuente, si era discostata dai richiamati principi, in quanto aveva ritenuto che gli avvisi oggetto di controversia, in quanto caratterizzati da scarsa rigorosità motivazionale, non fossero affetti da alcuna invalidità.

Da qui la cassazione della decisione impugnata, con rinvio per un nuovo esame di merito.