Sostegno per agenzie di viaggio e tour operator: aggiornate le FAQ
In merito alle modalità applicative per la presentazione delle domande e per l’assegnazione delle risorse destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator, il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ in data 15 settembre 2023. In merito ai requisiti, è stato chiarito che gli importi su cui verificare la riduzione del 30% sono il fatturato e i corrispettivi totali maturati dalle imprese nelle annualità 2019 e 2021, a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono.
Le faq sono state aggiornate in merito ai requisiti ed è stato chiarito che nel caso in cui l’operatore economico sia stato autorizzato precedentemente al 1° gennaio 2020, ai fini dell’ammissibilità della domanda di contributo deve aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023.
Gli importi su cui verificare la riduzione del 30% sono il fatturato e i corrispettivi totali maturati dalle imprese nelle annualità 2019 e 2021, a prescindere dalla tipologia di attività a cui si riferiscono.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prot. n. 12331 del 28 giugno 2023, l’operatore economico al momento della presentazione della domanda deve essere iscritto al Registro delle imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.
L’indicazione dell’attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79,1, 79,11 o 79,12 deve evincersi dal Registro delle Imprese. In caso contrario, la domanda non può essere accolta.
Inoltre è stato chiarito che ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è considerato operatore economico qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture. Pertanto, possono presentare domanda di contributo anche le Associazioni, purché siano iscritte al Registro delle Imprese con attività primaria o prevalente identificata dal codice ATECO 79.1, 79.11 o 79.12.