Prescrizione: diverso regime per ente e persona fisica non irragionevole

La Corte di Cassazione con sentenza 25764 del 14 giugno 2023 ha chiarito che la  diversa disciplina della prescrizione prevista per gli illeciti commessi ex decreto 231 dall’ente rispetto a quella prevista per gli imputati-persone fisiche non è irragionevole.

Ciò in considerazione della differente natura dell’illecito che determina la responsabilità dell’ente nonché in ragione dell’impossibilità di ricondurre integralmente alla persona giuridica il sistema di responsabilità “ex delicto”.

La Corte ha confermato quanto già osservato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudicare infondata la sollevata questione di costituzionalità dell’art. 22 D. Lgs.n. 231/2001   per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 111 Cost., in relazione alla presunta irragionevolezza della disciplina relativa alla prescrizione.

La responsabilità dell’ente – si legge nel testo della pronuncia – si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato nel processo penale, spesso unitamente all’accertamento del reato commesso dalla persona fisica, non determina alcun mutamento della sua natura.

Il sistema di responsabilità ex delicto di cui al decreto 231 è stato qualificato, infatti, come tertium genus, cosicché non può essere ricondotto integralmente nell’ambito e nelle categorie dell’illecito penale.

Dato, quindi, che i due illeciti hanno natura differente, risulta giustificabile l’esistenza di un regime derogatorio e differenziato per quel che concerne la prescrizione.