Il giudice deve sempre acquisire il CCNL necessario per stabilire il minimale contributivo

La Cassazione con sentenza 22907 del 19 agosto 2024 afferma il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione del minimale contributivo, il Giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio e acquisire il CCNL, individuato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione parametro”.

La società propone opposizione giudiziale avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS – a seguito dell’applicazione del c.d. minimale contributivo stabilito dal CCNL leader del settore:

– Le aveva richiesto il pagamento della somma di € 666.042,24.

La Cassazione – ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, nelle cause inerenti al mancato rispetto del c.d. minimale contributivo, l’indagine demandata al giudice è quella di verificare la sussistenza o meno del credito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento che può dissipare il contrasto.

Per la sentenza, dunque, il giudice deve valutare l’idoneità risolutiva del CCNL rispetto ai fatti in discussione e non deve limitarsi ad un giudizio di tardività della relativa produzione.