Illegittimo il licenziamento se le attività svolte durante la malattia non ritardano la guarigione

La Cassazione con ordinanza 23747 del 4 settembre 2024 afferma che deve essere dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore se le attività dallo stesso poste in essere durante la malattia non sono in grado di ritardare la sua guarigione ed il suo conseguente rientro in servizio.

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver prestato servizio, durante l’assenza per malattia causata da un infortunio alla mano sinistra, presso un bar di sua proprietà.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che parte datoriale non era riuscita a provare che l’attività svolta dal ricorrente durante la malattia era stata tale da mettere a rischio la sua piena guarigione.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante

l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, laddove non siano integrate le predette condizioni il dipendente può svolgere attività diverse durante l’assenza dal servizio per malattia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo le attività contestate al dipendente azioni insignificanti ai fini di pregiudicare o ritardare la guarigione.