Risarcimento più elevato per i contratti a termine

Sulla G.U. n. 217/2024 è stato pubblicato il DL 16 settembre 2024 n. 131 che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le disposizioni vi è anche quella che fissa nuove regole per il risarcimento dovuto ad un lavoratore a seguito della reintegra nel posto di lavoro per un contratto a termine ritenuto dal giudice illegittimo.

Più precisamente, la Commissione Europea ha avviato, nei confronti del nostro Paese, una procedura di infrazione per i contenuti dei commi 2 e 3 dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2015.

Secondo la Commissione europea, la norma limita la possibilità del lavoratore di ottenere un risarcimento più elevato per il maggior danno subito.

Per tale motivo, l’art. 11 del DL 131/2024, pur confermando il contenuto del comma 2 dell’art. 28 citato (indennità omnicomprensiva da un minimo di 2,5 a 12 mensilità), prevede che resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

Lo stesso art. 11 dispone invece la totale abrogazione del comma 3 che prevedeva che in presenza di contratti collettivi che prevedono l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (e quindi 6 mensilità).