Licenziato il dirigente pubblico socio anche di società privata

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 26181 del 7 ottobre 2024 afferma che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente di un’azienda speciale con finalità pubbliche che assume ruoli di vertice in una società privata di cui è anche socio.

Il lavoratore, dirigente presso una azienda speciale a partecipazione pubblica, impugnava giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver assunto la carica di consigliere delegato, con poteri di rappresentanza legale, di una società privata di cui era anche socio.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’obbligo di fedeltà posto in capo al dipendente deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dirigente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.