Agricoli e sospensione attività con OTD

L’INPS, con la circolare n. 91 del 9 ottobre 2024, ha precisato che non integra la fattispecie della sospensione d’ufficio dell’attività, la condizione del datore di lavoro agricolo che assume manodopera a tempo determinato in uno o più trimestri nel corso dell’anno in relazione alle proprie esigenze aziendali.

L’intervento dell’Istituto previdenziale ruota intorno all’istituto della sospensione dell’attività con dipendenti, intesa questa come il periodo di tempo durante il quale il datore di lavoro cessa di avere in forza operai agricoli.

Durante tale periodo il soggetto che svolge l’attività economica continua a esistere sotto il profilo fattuale e giuridico e può o meno svolgere attività di produzione (avvalendosi, per esempio, del contoterzismo), ma non ha contratti di lavoro in corso con operai agricoli.

Poiché l’assenza di operai in forza determina il venire meno dell’obbligo assicurativo e contributivo, il datore di lavoro iscritto alla Gestione contributiva agricola è tenuto a comunicare lo stato di “sospensione” entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.