Crisi d’impresa: effetti contributivi delle norme correttive

L’INPS, nel messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, recepisce le disposizioni correttive al Codice della crisi d’impresa, in vigore dal 28 settembre 2024.

Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024 sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alla proposta deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di transazione.

Con il piano di concordato il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.