Contratti solidarietà: recupero dello sgravio contributivo per il 2023

L’INPS, con la circolare n. 97 del 15 novembre 2024, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo spettante per i contratti di solidarietà stipulati nell’anno 2023, tramite la denuncia contributiva Uniemens.

Le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nell’anno 2023 hanno diritto ad una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore aventi quattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

Per l’anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2023 hanno stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La fruizione della riduzione contributiva spetta alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.