Trasmissione tardiva delle Certificazioni Uniche entro il 16 maggio 2025
I datori di lavoro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, e non hanno provveduto entro il termine del 17 marzo 2025 all’invio della certificazione unica sono tenuti all’invio del flusso telematico.
Sono altresì tenuti a inviare il flusso coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. Dal 2024 è possibile applicare il ravvedimento operoso.