Ammortizzatori sociali: novità sulla decadenza per il conguaglio
L’INPS, con il messaggio n. 1410 del 6 maggio 2025, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (tra le altre sent. nn. 1231/2025, 1406/2025 e 3232/2025), ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza di sei mesi per recuperare le somme anticipate a titolo di integrazione salariale con i contributi dovuti (art. 7 comma 3 del d. lgs. n. 148/2015),ha chiarito che occorre verificare che il conguaglio sia stato effettuato in sede di pagamento dei contributi entro il
giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima integrazione.
Dal mutato assetto del termine decadenziale ne deriva che in caso di presentazione del flusso Uniemens oltre i termini decadenziali (con saldo a debito, zero o passivo) ed esposizione delle
autorizzazioni nei termini rispetto al periodo di competenza della denuncia, in questa fattispecie rientrano anche i flussi anomali e provvisori la cui quadratura è avvenuta oltre i termini decadenziali, il conguaglio della prestazione deve essere riconosciuto.
L’INPS, verificata la conformità del conguaglio al dettato normativo, potrà selezionare l’opzione proposta dalla procedura che consente di forzare il controllo della decadenza.
Parimenti, nei casi in cui sussistano gli elementi per identificare la prestazione da conguagliare (anche nella denuncia squadrata) e gli importi indicati in Uniemens si rivelino errati in conseguenza di un mero errore materiale, per esempio, invertendo gli importi l’INPS potrà procedere alla regolarizzazione ed alla forzatura della decadenza.